L’articolo 1, comma 860, L. 207/2024, modificando l’articolo 5, comma 1, D.L. 179/2012, ha introdotto l’obbligo di iscrizione nel Registro Imprese del domicilio digitale (pec) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria.
Con la Nota n. 43836 del 12.3.2025 (d’ora in poi anche la “Nota”) il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha fornito i primi orientamenti interpretativi e chiarimenti, volti a fornire indicazioni operative alle Camere di Commercio in vista della corretta ed efficace applicazione delle nuove disposizioni normative.
Sotto il profilo soggettivo, il nuovo obbligo riguarda le imprese costituite in forma societaria con la conseguenza che sono tenute ad osservare l’adempimento:
sono invece escluse dalla novità:
La Nota precisa che rientrano nel campo di applicazione del nuovo obbligo anche le reti d’imprese, quando creano un fondo patrimoniale comune, svolgono un’attività commerciale rivolta a terzi e, quindi, possono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro imprese, acquisendo soggettività giuridica.
Con riferimento ai soggetti il cui recapito di posta elettronica certificata deve costituire l’oggetto della comunicazione al Registro Imprese, a parere del Mimit, deve adottarsi un’interpretazione estensiva della norma, tale da far ritenere che il termine “amministratori” faccia ampio riferimento alla funzione di gestione dell’impresa. Ne consegue che vanno ricompresi nell’obbligo anche i liquidatori della società.
È importante tener conto che l’iscrizione per l’amministratore del medesimo indirizzo di posta elettronica certificata della società risulta impedita dalle disposizioni emanate con la direttiva ministeriale del 22 maggio 2015, ove si prescrive che l’indirizzo di posta elettronica dell’impresa comunicato per l’iscrizione nel Registro delle imprese è “nella titolarità esclusiva della medesima”, dovendosi in caso contrario ritenere non legittimamente effettuata l’iscrizione stessa.
Pertanto, l’indirizzo pec dell’amministratore deve essere diverso rispetto all’indirizzo pec della società. Inoltre, in presenza di una pluralità di amministratori dell’impresa, va iscritto un indirizzo pec per ciascun amministratore. Quantomeno, il soggetto che ricopre l’incarico di amministratore per più società può scegliere di utilizzare un unico indirizzo pec, fatta salva la possibilità di comunicare più indirizzi pec “associati” alle diverse società di cui è amministratore.
Per quanto riguarda la decorrenza dell’obbligo, atteso che la norma è entrata in vigore il 1° Gennaio 2025:
Peraltro, la scadenza del 30/06/2025 rileva anche per regolarizzare la posizione dell’impresa che ha comunicato lo stesso indirizzo pec per sé e per l’amministratore. Ad ogni modo per l’iscrizione e variazione dell’indirizzo pec dell’amministratore nel Registro Imprese non è dovuta l’imposta di bollo né i diritti di segreteria al pari dell’iscrizione e variazione dell’indirizzo pec dell’impresa.
L’omessa comunicazione dell’indirizzo pec dell’amministratore comporta: