E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n.37 del 13.02.2021, il decreto 8 gennaio 2021 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previsto dall’art. 78 comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), come modificato dall’articolo 49, comma 5-ter, lettera g), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (semplificazioni).
Il nuovo Decreto individua le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli per le quali, fermo restando l’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione, non è più richiesta la Visita e Prova (Collaudo art. 78) in Motorizzazione:
Per ogni modifica effettuata l’officina rilascia una dichiarazione di esecuzione dei lavori a regola d’arte e la annota, in ordine progressivo, su apposito registro, con pagine numerate e preventivamente vidimato dall’Ufficio Motorizzazione Civile.
Il nuovo Registro si chiama “Registro modifiche caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli”, cod. 315800000. Disponibile al prezzo di € 9,95 iva inclusa.